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Proroga al trasporto ADR delle leghe contenenti piombo

Proroga al trasporto ADR delle leghe contenenti piombo: cosa cambia per le imprese fino al 2027

Il mondo della gestione ambientale e del trasporto di sostanze potenzialmente pericolose è regolato da normative europee sempre più stringenti. Una delle più rilevanti novità degli ultimi mesi è l’attivazione dell’Accordo multilaterale ADR M366, che introduce una proroga all’applicazione dell’ADR per le leghe contenenti piombo.
Una notizia che riguarda da vicino molte aziende manifatturiere, metalmeccaniche, logistiche e di smaltimento.

Una proroga attesa e necessaria

Dal 1° settembre 2025, con l’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2024/197, le leghe metalliche contenenti piombo (sia in forma massiva che in polvere) sono state classificate come pericolose per l’ambiente. Di conseguenza, sarebbero rientrate automaticamente tra le merci sottoposte alla normativa ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada).

Tuttavia, grazie all’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), è stata introdotta una deroga temporanea tramite l’Accordo multilaterale ADR M366, che consente alle imprese di posticipare l’applicazione di queste nuove regole fino al 31 agosto 2027.

Cosa significa concretamente la proroga?

La proroga permette di:

  • Continuare a trasportare leghe con piombo senza applicare l’ADR, purché siano rispettate le prescrizioni tecniche previste dall’accordo;

  • Guadagnare tempo prezioso per effettuare test e valutazioni di classificazione più precise;

  • Evitare blocchi o rallentamenti nella catena logistica e produttiva;

  • Pianificare per tempo gli adeguamenti normativi necessari in vista della scadenza del 2027.

In pratica, questa proroga rappresenta una finestra operativa fondamentale per tutte quelle imprese coinvolte nella produzione, movimentazione e smaltimento di queste leghe, offrendo la possibilità di organizzarsi senza dover affrontare da subito l’impatto della nuova classificazione ADR.

Durata e validità

L’Accordo ADR M366 è stato attivato ufficialmente con la firma della Slovenia ed è destinato a rimanere in vigore fino al 31 agosto 2027. È valido in tutti i Paesi che lo sottoscrivono e si prevede che altre nazioni firmatarie dell’ADR aderiranno nei prossimi mesi.

Il nostro ruolo: supportare le aziende nella transizione normativa

Come azienda specializzata nello smaltimento e nella gestione di rifiuti, siamo pronti ad affiancare le imprese in questa fase transitoria:

  • Verifica dell’applicabilità della proroga al vostro caso specifico;

  • Consulenza tecnica e normativa sul trasporto delle leghe contenenti piombo;

  • Pianificazione degli adeguamenti entro la scadenza del 2027;

  • Gestione e smaltimento in sicurezza delle leghe e dei residui di lavorazione.

La proroga non è una cancellazione dell’obbligo, ma una dilazione temporanea. È fondamentale non attendere l’ultimo momento per adeguarsi, ma utilizzare questo tempo per prepararsi con competenza.